Cassazione: nulle le multe emesse con l'Autovelox se non segnalato

Importante decisione sull’illegittimità delle multe elevate con l’Autovelox quando mancano cartelli o i dispositivi luminosi che ne segnalano la presenza.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 15 mar 2014
Cassazione: nulle le multe emesse con l'Autovelox se non segnalato

Dopo le sentenze emesse dal Giudice di Pace, anche la Corte di Cassazione rileva la mancata legittimità delle multe elevate con l’Autovelox se la sua presenza non è adeguatamente segnalata in anticipo e ‘in loco’ da cartelli stradali o dispositivi luminosi. La preventiva segnalazione dei sistemi elettronici costituisce un obbligo di legge specifico per gli organi di polizia stradale, anche a tutela della sicurezza degli utenti della strada, e devono essere installati con il dovuto anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti della strada.

La Corte di Cassazione ha infatti espresso la sua posizione in materia con l’Ordinanza 5997 del 14 Marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista contro la decisione del Tribunale di Pordenone che, al contrario, aveva accolto l’appello proposto dal Prefetto ed aveva ritenuto legittimo l’iter della pubblica amministrazione, ribaltando la decisione del giudice di Pace cui lo stesso automobilista si era rivolto per chiedere l’annullamento di una multa elevata per eccesso di velocità.

I giudici della Cassazione hanno infatti ritenuto corrette le doglianze del ricorrente in merito all’illegittimità del verbale, e questo per la violazione delle disposizioni riguardo alle modalità con cui l’infrazione amministrativa è stata contestata. In particolare, l’automobilista denunciava il fatto che gli agenti verbalizzanti non avevano indicato tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata l’attività di accertamento (compresa la tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità), pregiudicando così la validità dell’intero procedimento amministrativo. Su questo punto, i giudici hanno evidenziato che:

“La pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox” dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento”.

Come sottolineato da Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, è stato inoltre puntualizzato che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformi al regolamento di esecuzione del Codice della Strada: i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla velocità locale predominante.

La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità non deve mai essere superiore ai 4 km e deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, in particolare è necessario che non vi siano intersezioni stradali tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento (il che comporterebbe la ripetizione del messaggio dopo le stesse). In pratica, citando la Cassazione:

“La preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa”.

“Non essendo stato assolto tale compito da parte della pubblica amministrazione […] ne consegue che l’attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l’accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi nella fattispecie, legittima, donde l’invalidità dell’impugnato verbale”.

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