Ciclomotori: arriva il foglio rosa
Tramite la legge 26.2.2011 n. 10 di conversione del DL 225/2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida con il ciclomotore con le modalità che saranno successivamente stabilite tramite un apposito DM. Anche per i ciclomotori è arrivata la pratica alla guida, una soluzione che aumenterà di certo la sicurezza in strada per i giovani motociclisti inesperti.
Per poter conseguire il patentino di guida dei ciclomotori, che fino ad oggi veniva rilasciato dopo aver superato la prova teorica, bisognerà essere in possesso del foglio rosa e, dopo aver superato la prova teorica, procedere l’esame pratico. Inoltre, il candidato non potrà sostenere l’esame di guida prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio del foglio rosa.
Tuttavia, sia la prova pratica che le modalità operative per il rilascio del foglio rosa sono ancora degli aspetti da chiarire tramite un DM che arriverà al più presto. Di seguito una parte del DM.
Art. 2
Proroghe onerose di termini
omissis
1-quater.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni.
Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell’esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell’autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.