Danni conseguenti alla caduta di una moto: quando è possibile il risarcimento

L'assicurazione copre solo in caso di danni legati alla circolazione o alla sosta, ma non quelli legati alla condotta distratta e colpevole del danneggiato.

Di Dario Montrone
Pubblicato il 31 mar 2018
Danni conseguenti alla caduta di una moto: quando è possibile il risarcimento

Lo scorso 14 dicembre, la Cassazione ha emesso l’ordinanza N. 30075/2017 con cui chiarisce quando è possibile il risarcimento da parte dell’assicurazione nel caso una moto ferma cada su una persona. A tal proposito, la Cassazione ha elencato due fattispecie in cui è previsto o meno il risarcimento dei danni.

Come descritto dal sito “La Legge Per Tutti“, le due ipotesi riguardano la caduta del mezzo dovuta a una condotta colpevole del danneggiato oppure un difetto di manutenzione della moto, come il cedimento del cavalletto. La Cassazione ha ribadito che l’assicurazione copre solo in caso di danni legati alla circolazione o alla sosta, ma non quelli legati alla condotta distratta e colpevole del danneggiato.

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Quindi, nel caso una moto parcheggiata cada su un passante che ha sfiorato il manubrio del mezzo, l’assicurazione non è tenuta al risarcimento dei danni perché la caduta della motocicletta è legata alla condotta del danneggiato. Totalmente diversa, invece, è l’ipotesi legata alla caduta della moto in sosta su un pedone per il cedimento del cavalletto. In quest’ultimo caso, l’assicurazione sarà tenuta al pagamento dei danni, anche nell’eventualità che il proprietario effettui un parcheggio maldestro.

Le compagnie assicurative, inoltre, non potranno mai rifiutare il risarcimento dei danni nei confronti del pedone ‘investito’ dalla moto in sosta proprio perché ferma. Infatti, la Cassazione ha ribadito che la copertura assicurativa è attiva sulla moto circolante, considerata tale sia in marcia che in sosta su area pubblica. Inoltre, l’assicurazione non potrà rivalersi nemmeno sull’assicurato perché disobbligato per gli effetti della Responsabilità Civile legata alla copertura assicurativa obbligatoria.

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